ASSOCIAZIONE DIRITTO ALLA SALUTE FRANCO MONAGHEDDU

L’ Associazione Diritto alla Salute Franco Monagheddu, attiva dal 2021, si ispira ai principi costituzionali della solidarietà sociale.

Opera per promuovere il riconoscimento del diritto alla salute, assistendo coloro che, per accedere ai benefici della Legge Regionale n. 26/91, si rivolgono agli Uffici Ricoveri Extra Regione delle Aziende Sanitarie della Sardegna e fornisce loro anche l’assistenza legale nel caso si ravvisi la violazione dei diritti di legge.

Vanta al suo interno componenti che hanno operato da oltre 30 anni nel settore della sanità.

L’attività sociale dell’Associazione Diritto alla Salute Franco Monagheddu riguarda:

  1. La promozione della tutela della salute garantendo la dignità personale per una migliore qualità della vita;
  2. Le informazioni per attività di orientamento di carattere sanitario e sui ricoveri fuori Regione, in Italia ed all’estero, per particolari patologie e nel caso in cui le liste d’attesa non siano compatibili con l’urgenza delle cure necessaria;
  3. L’assistenza nella richiesta di autorizzazioni e rimborsi per le spese anticipate dai pazienti o dalle loro famiglie nell’accesso agli ospedali fuori dal territorio regionale nell’ambito delle provvidenze previste dalla legge di riferimento;
  4. Le informazioni sui diritti di accesso ai servizi sanitari, modulistica per domande e adempimenti formali;
  5. Le informazioni sulle attività complessive del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute;
  6. La proposta di progetti e collaborazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, mediante accordi e convenzioni, finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali;
  7. La diffusione, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle tematiche connesse a varie tipologie di malattie invalidanti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali per incrementare la ricerca scientifica, il supporto per le cure ed i protocolli di cooperazione nazionali e internazionali OMS.

APPROFONDIMENTI


CONTATTACI

Per ricevere informazioni su: attività di orientamento di carattere amministrativo per le patologie non curabili in Sardegna, diritti di accesso ai servizi e su tutta la modulistica necessaria per domande e adempimenti formali, attività ed iniziative di raccolta fondi, e consulenza, compila il nostro form di contatto a questo link o clicca sull’immagine sottostante.

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LEGGE REGIONALE N. 26/91: ISTRUZIONI PER L’USO

Quando abbiamo bisogno di curarci fuori dalla Sardegna perchè nella nostra isola non esistono
ancora le cure per la nostra malattia, oppure le liste d’attesa non consentono di curarci con la
necessaria urgenza, possiamo usufruire degli aiuti economici previsti dalla Legge Regionale n.
26/91
.


Di seguito evidenziamo le modalità di accesso alle provvidenze di legge.


DESTINATARI:
tutti i cittadini italiani residenti in Sardegna, iscritti nelle liste delle ASL e le categorie ad essi
equiparate dagli accordi internazionali ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria;

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE:
si deve presentare, prima della partenza, all’Ufficio Ricoveri Extraregione nel Distretto Sanitario
della propria ASL, accompagnata da una proposta sanitaria del medico specialista nella quale si
devono indicare i dati anagrafici dell’assistito, la struttura extraregione (ospedale, ambulatorio, ecc.
ecc.) dove ci si deve recare, il tipo di prestazioni da effettuare e la motivazione della necessità di
eseguire tali prestazioni fuori regione (per adeguatezza o per tempestività), e la necessità di uno o
due accompagnatori in relazione alle condizioni di salute dell’assistito. Per adeguatezza si intende
che le strutture regionali non effettuano tale prestazione e per tempestività che tale prestazione non
può essere fatta in tempi brevi non compatibili, quindi, con le esigenze sanitarie del paziente;
l’ufficio preposto, dopo gli opportuni accertamenti, autorizza o nega l’autorizzazione entro 10
giorni dalla presentazione. In caso di diniego, l’ufficio deve motivarlo. Il richiedente si può
opporre con ricorso al Direttore Generale se si ritiene che la mancata autorizzazione sia illegittima;

DOMANDA DI RIMBORSO:
il richiedente, al suo ritorno, dovrà presentare domanda di rimborso allegando i biglietti di viaggio
(aereo, nave, treno, autobus e, se preventivamente autorizzati, taxi e ambulanza), la certificazione a
riprova della fruizione delle prestazioni sanitarie e, nel caso dell’ausilio di uno o più
accompagnatori, la dichiarazione della loro presenza insispensabile rilasciata dalla struttura
sanitaria. L’Ufficio, accertata la regolarità della documentazione, predisporrà, entro 60 giorni dalla
presentazione, il rimborso delle spese di viaggio più la diaria forfettaria consistente in 90 € per
l’Italia e 120 € per l’estero.
La procedura per i viaggi entro il territorio nazionale vale anche per il ricorso alle strutture sanitarie
estere, con la differenza che la proposta sanitaria del medico specialista deve contenere la dicitura
della impossibilità di effettuare le cure prescritte sia in territorio regionale che nazionale e che
l’autorizzazione viene rilasciata da un’apposita Commissione presso il competente Assessorato
Regionale.

Contatta l’Associazione Diritto alla Salute Franco Monagheddu per avere informazioni dettagliate e supporto.


Per chi voglia approfondire l’argomento, riportiamo la Legge di riferimento (Legge Regionale n.
26/91
) che potete scaricare cliccando su questo link e gli articoli salienti della stessa.

Legge Regionale n. 26/91

Art. 4. D e s t i n a t a r i

  1. Possono fruire dell’assistenza sanitaria indiretta i cittadini italiani residenti in Sardegna ed iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali, nonche’ le categorie ad essi equiparati dalla vigente legislazione e dagli accordi internazionali ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Art. 7. Assistenza indiretta nel territorio nazionale: requisiti della prestazione sanitaria

  1. Nell’ambito del territorio nazionale le prestazioni sanitarie possono essere erogate in regime di assistenza indiretta quando le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate sono nell’impossibilita’ di erogarle tempestivamente in forma diretta.
  2. La prestazione e’ considerata non erogabile tempestivamente quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell’assistito o precluderebbe la possibilita’ dell’intervento o delle cure.

Art. 9. Contributi per spese di viaggio

  1. Per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio regionale la Regione concede, a valere su fondi propri, il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell’assistito.
  2. Il contributo di cui al comma precedente e’ concesso anche per le spese di viaggio dell’accompagnatore, quando si verifica una delle seguenti condizioni: a) la presenza dell’accompagnatore sia stata richiesta all’atto della domanda di autorizzazione e l’Unita’ sanitaria locale l’abbia ritenuta indispensabile; b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18.
  3. Con il provvedimento di autorizzazione l’Unita’ sanitaria locale competente individua quale sia il mezzo di viaggio piu’ idoneo per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il viaggio deve essere effettuato in classe economica, fatti salvi i casi di necessita’ e di urgenza.
  4. In relazione alla particolare affezione del paziente l’Unita’ sanitaria locale puo’ autorizzare in via eccezionale la presenza di piu’ accompagnatori.
  5. Il contributo e’ concesso anche per le spese di viaggio e di trasporto sostenute per fruire al di fuori del territorio regionale di prestazioni sanitarie in regime di assistenza diretta.

Art. 10. Procedimento di autorizzazione

  1. La concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 8 e 9, subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione, volta a verificare se la prestazione sanitaria ha i requisiti previsti dall’articolo 7 della presente legge.
  2. A tal fine il richiedente deve presentare all’Unita’ sanitaria locale di residenza una domanda che specifichi il presidio prescelto per l’erogazione della prestazione sanitaria, cui sia allegata la seguente documentazione: a) proposta sanitaria attestante la necessita’ delle prestazioni, predisposta da un medico specialista; b) copia del certificato di iscrizione al Servizio sanitario nazionale; c) certificato di residenza, o altro certificato comprovante l’appartenenza ad una delle categorie equiparate ai sensi del precedente articolo 4.
  3. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’unita’ sanitaria locale, accertata attraverso i servizi di assistenza ospedaliera, o – in assenza di questi – i servizi di medicina di base, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7, emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
  4. Il diniego dell’autorizzazione deve essere motivato.
  5. Quanto disposto dai commi precedenti si applica altresi’ per ottenere il contributo per le spese di viaggio o di trasporto connesse con prestazioni sanitarie erogate in forma diretta al di fuori del territorio regionale.

Art. 12. R i m b o r s i

  1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il richiedente inoltra all’Unita’ sanitaria locale domanda corredata dalla documentazione attestante le spese sanitarie e le spese di viaggio sostenute.
  2. L’Unita’ sanitaria locale, accertata la regolarita’ della documentazione, dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione stessa.

Art. 13. Deroghe in casi di necessita’ ed urgenza

  1. In caso di comprovata gravita’ ed urgenza i benefici previsti del presente titolo possono essere concessi anche in assenza dell’autorizzazione di cui al presente articolo 10.
  2. La domanda per il rimborso delle spese sanitarie e delle spese di viaggio, redatta secondo le modalita’ indicate dal precedente articolo 12, deve essere inviata all’Unita’ sanitaria locale competente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pagamento.
  3. L’Unita’ sanitaria locale accerta le sussistenza delle condizioni di gravita’ e di urgenza e degli altri requisiti di legge. 4. L’Unita’ sanitaria locale provvede all’erogazione delle somme nei successivi 60 giorni.