Legge Regionale 26/1991: deroghe in caso di gravità ed urgenza

Legge Regionale 26/1991: deroghe in caso di gravità ed urgenza

Per il terzo appuntamento sulla corretta interpretazione degli articoli della Legge Regionale 26/1991, relativa ai ricoveri extra regione, andiamo ad approfondire l’Articolo 13 della Legge che tratta di “deroghe in caso di gravità ed urgenza“.

Ci eravamo già occupati marginalmente di questo articolo di legge, nella nostra “prima chiacchierata”, cioè quando abbiamo parlato della domanda di autorizzazione, di come ottenerla e del fatto che andava presentata prima di partire, fatta eccezione solo nel caso in cui il paziente sia costretto a partire in gravità ed urgenza ( ex Art.13). In questo caso il trasporto in urgenza può avvenire tramite volo umanitario, con elisoccorso del 118 o anche con aereo di linea, ovviamente con piccolissimo preavviso e tramite relazione di un medico specialista che motiverà , appunto, l’urgenza.

Leggiamo ora l’articolo di legge che al comma 1 recita: “in caso di comprovata gravità ed urgenza i benefici previsti dal presente titolo possono essere concessi anche in assenza dell’autorizzazione di cui al precedente articolo 10”. E che al comma 2 esplicita: “la domanda per il rimborso delle SPESE SANITARIE E DELLE SPESE DI VIAGGIO, redatta secondo le modalità indicate al precedente articolo 12 deve essere inoltrata all’unità sanitaria locale competente entro il termine perentorio di 90 giorni”. Faccio notare che il testo della Legge parla solo di “SPESE SANITARIE E DELLE SPESE DI VIAGGIO” senza citare espressamente il contributo delle spese di soggiorno (diaria). Osservo, al riguardo, che in questa fase della disposizione di Legge, non necessariamente si debba includerle nel testo, anche perché il beneficio del rimborso della diaria viene trattato puntualmente nel successivo art. 24 in cui NON SI FA DISTINZIONE tra le diverse fattispecie che invece le ASL e la Regione FANNO.
Infatti, le Aziende Sanitarie, in accordo con la Regione, applicano letteralmente la limitazione presente nell’art.13 “SPESE SANITARIE E SPESE DI VIAGGIO” e negano la diaria al paziente non ospedalizzato ed al suo accompagnatore.
Non tengono conto del fatto che l’abrogazione, operata dal Decreto Bindi nel 1999, dell’assistenza indiretta, (quella che prevedeva il pagamento delle spese sanitarie da parte del paziente ed il successivo rimborso da parte dell’ASL a fronte della relativa fattura) FA SI che tutti i casi di ricovero extra regionale debbano godere di tutti i benefici di legge, ivi compresi quelli indicati nell’articolo 24 comma 1 della Legge n. 26/91, senza discriminazione alcuna.

Infatti, le disposizioni dell’articolo 24 comma 1 della Legge n. 26/91 che recita: “la regione concorre alle spese di soggiorno del paziente non ospedalizzato e dell’eventuale accompagnatore concesse con prestazioni sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale”, si devono necessariamente estendere anche ai pazienti che partono in “gravità ed urgenza” ai sensi dell’art. 13 della stessa Legge. Diversamente si realizzerebbe una discriminazione, priva di motivazione alcuna, tra coloro che ottengono la preventiva autorizzazione col rimborso della diaria e coloro che partono in condizioni di gravità ed urgenza.

A conforto di detta interpretazione estensiva del diritto della diaria in tutti i casi di accesso alle cure extra regionali, si fa notare che anche nell’art. 12, descrittivo della procedura per ottenere i rimborsi in parola (sia quelle pre-autorizzate che quelle “in gravità ed urgenza”), si citano solo le SPESE SANITARIE E LE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE e, nonostante tale limitazione, la Regione e le ASL non hanno remora alcuna nel riconoscere il diritto alla diaria previsto nel successivo art. 24, a coloro che ottengono l’autorizzazione preventiva.

Le persone che partono in gravità ed urgenza purtroppo hanno una situazione clinica gravissima che necessita di lunghi periodi di degenza. Il più delle volte si tratta di bambini che hanno bisogno del supporto di entrambi i genitori, di cui uno dei due, ricoverato col piccolo paziente, ha spese limitate ai soli pasti giornalieri, ma pensate alle spese che deve affrontare il secondo accompagnatore, che richiesto espressamente dalla Struttura ospedaliera extra regione, deve provvedere anche all’alloggio. A volte i papà perdono il lavoro e l’intera famiglia viene supportata dai parenti, che non sempre hanno i mezzi sufficienti o che non possono provvedere al loro sostentamento per lunghissimi periodi.


PER TUTTE QUESTE PERSONE NOI LOTTIAMO, PERCHÉ CERTI EPISODI NON SI RIPETANO, PERCHÉ LA LEGGE VENGA INTERPRETATA IN MODO GIUSTO ED UGUALE IN OGNI ASL DELLA SARDEGNA, PERCHÉ I DIRITTI VENGANO RISPETTATI E QUESTO CONTINUEREMO A FARE FINO ALLA SOLUZIONE DEFINITIVA DEI “NOSTRI” PROBLEMI.